Appalti, minimi salariali da verificare sempre
Prima di procedere all’aggiudicazione di un pubblico appalto è sempre necessario rispettare la verifica dei minimi salariali anche qualora non sia stata attivata la verifica dell’anomalia dell’offerta.
L’adempimento è stato rimarcato dall’ANAC nella deliberazione n. 189 del 9 maggio 2023.
La fattispecie oggetto d’esame
Il caso trattato riguardava un servizio mensa mediante la fornitura di buoni pasto per il personale dipendente.
Nel caso specifico, l’operatore economico secondo classificato nella gara, aveva contestato la mancata valutazione della congruità dell’offerta economica dell’aggiudicatario. Ad avviso dell’istante, tenuto conto dell’offerta presentata dall’aggiudicatario e tenuto conto dei costi a carico del medesimo, ivi compreso quello del personale, sarebbe stato in perdita. Nonostante la verifica di anomalia non fosse obbligatoria essendo pervenute solo due offerte, l’istante aveva ritenuto che la stazione appaltante avrebbe dovuto comunque provvedervi ai sensi dell’art. 97, comma 6, d.lgs. n. 50/2016 (“La stazione appaltante in ogni caso può valutare la congruità di ogni offerta che, in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa”).
Le previsioni normative
Si evidenzia che l’art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50/2016 pone a carico della stazione appaltante l’obbligo di verificare, con riferimento al costo della manodopera, il rispetto dei minimi salariali retributivi, prima di procedere all’aggiudicazione della gara, indipendentemente dalla necessità o meno di attivare un procedimento di valutazione della congruità dell’offerta.
Le osservazioni svolte da ANAC
Come puntualmente attestato da ANAC, sulla disciplina recata dall’art. 97, comma 6, ultimo periodo, d.lgs. n. 50/2016 si è formato un consolidato insegnamento giurisprudenziale che riconosce all’Amministrazione una ampia discrezionalità in ordine alla scelta se procedere a verifica “facoltativa” della congruità dell’offerta, il cui esercizio (o mancato esercizio) non necessita di una particolare motivazione e può essere sindacato solo in caso di macroscopica irragionevolezza o illogicità.
Nel caso di specie, non sembravano emergere profili di manifesta irrazionalità o illogicità nella scelta della stazione appaltante di non procedere alla valutazione facoltativa della congruità dell’offerta della prima classificata, anche tenuto conto della presumibile cognizione, da parte della stazione appaltante, dell’insussistenza a carico del fornitore uscente dei costi di attivazione del servizio sui quali si erano appuntate le principali censure dell’istante.
Tuttavia, ANAC ha osservato che a diverse conclusioni doveva giungersi per ciò che concerneva la mancata verifica del costo della manodopera.
Al riguardo l’art. 95, comma 10, d.lgs n. 50/2016 prevede che “Le stazioni appaltanti, relativamente ai costi della manodopera, prima dell’aggiudicazione procedono a verificare il rispetto di quanto previsto all’articolo 97, comma 5, lettera d)”, ovvero verificano se il costo del personale è inferiore ai minimi salariali retributivi indicati nelle apposite tabelle di cui all’art. 23, comma 16.
Tale disposizione pone un obbligo generalizzato in capo alla stazione appaltante prescrivendo che essa deve verificare i costi della manodopera indipendentemente dalla necessità o meno di attivare un procedimento di valutazione della congruità dell’offerta, prima di procedere all’aggiudicazione della gara.
La finalità della verifica del costo della manodopera è infatti volta alla tutela del diritto – di rango costituzionale – dei lavoratori alla giusta ed equa retribuzione ai sensi dell’art. 36 Cost., e dunque alla comprova del rispetto dei minimi salariali e contributivi inderogabili, come fissati dalla contrattazione collettiva, non tanto e non solo in una logica posta a presidio della regolarità della procedura (e della futura esecuzione dell’appalto), quanto piuttosto a tutela delle maestranze.
Le conclusioni
ANAC ha rammentato che secondo consolidata giurisprudenza la stazione appaltante deve provvedere al suddetto accertamento anche quando non sussistono i presupposti per attivare il procedimento di verifica dell’anomalia dell’offerta.
La giurisprudenza, sul punto, ha costantemente chiarito che si tratta di una verifica necessaria a prescindere dall’emersione di situazioni di anomalia dell’offerta.
La demarcazione fra verifica della manodopera, obbligatoria in ogni procedura di appalto, e verifica di anomalia, è piuttosto netta, anche se la verifica dei costi di manodopera può ragionevolmente confluire in quella di anomalia, qualora, per obbligo di legge (cd. anomalia tecnica, ex art. 97, co.3 in caso di utilizzo del criterio di aggiudicazione dell’offerta economicamente più vantaggiosa), o per scelta discrezionale della stazione appaltante (rif. art. 97, co.6, secondo periodo), la stazione appaltante attivi il relativo sub procedimento d’accertamento.
Hits: 11