Appalti: imposta di bollo da assolvere per tutti i documenti delle fasi del contratto.
L’imposta di bollo va sempre assolta nel corso della gestione di varie fasi del contratto d’appalto.
Lo ha chiarito l’Agenzia delle Entrate nella risposta n. 130 del 20/01/2023.
L’interrogativo rivolto all’Agenzia delle Entrate
Nel caso esaminato, una stazione appaltante rammentava che, in conformità all’attuale Codice dei Contratti, anche per gli appalti di servizi e forniture si rende necessaria una formalizzazione degli adempimenti relativi alla fase esecutiva del contratto sul modello di quella già prevista per i contratti di lavori pubblici.
Detta normativa contiene, tra l’altro, la previsione che il Direttore dell’esecuzione del contratto sia chiamato a redigere i seguenti documenti:
– verbale di avvio dell’esecuzione del contratto;
– verbale di sospensione e di ripresa dell’esecuzione del contratto;
– certificato di ultimazione delle prestazioni;
– certificato di verifica di conformità.
Sotto tale profilo, l’istante chiedeva di conoscere il trattamento tributario, ai fini dell’imposta di bollo, dei documenti sopra elencati, tenendo conto che i suddetti documenti integrano gli atti contabili previsti dal capo III del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 per i quali tale imposta risulta dovuta.
La disciplina riguardante la fase di esecuzione dell’appalto secondo il Codice dei contratti ed il D.M. n. 49/2018
Nelle gare d’appalto, il RUP svolge tutti i compiti relativi alle procedure di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione previste dal Codice, che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti.
Con riferimento alle procedure di esecuzione, l’articolo 101 del Codice prevede che “L’esecuzione dei contratti aventi ad oggetto lavori, servizi, forniture, è diretta dal responsabile unico del procedimento, che controlla i livelli di qualità delle prestazioni“.
Il responsabile unico del procedimento, come stabilito nel medesimo articolo del Codice dei contratti pubblici si avvale, tra gli altri, “del direttore dell’esecuzione del contratto“.
Tale figura è disciplinata dal decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49 (recante “Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione“).
Ai sensi dell’articolo 16 del d.m. “L’incarico di direttore dell’esecuzione è, di norma, ricoperto dal RUP“.
Il successivo articolo 17 stabilisce, tra l’altro, che “Il direttore dell’esecuzione redige i processi verbali di accertamento di fatti, che devono essere inviati al RUP …”, mentre l’articolo 19, con riferimento all’avvio dell’esecuzione del contratto, stabilisce che il Direttore dell’esecuzione, dopo che il contratto è divenuto efficace, dà avvio all’esecuzione della prestazione, fornendo all’esecutore tutte le istruzioni e direttive necessarie e redigendo apposito verbale firmato anche dall’esecutore.
Inoltre, l’articolo 107 del Codice, prevede anche la sospensione dell’esecuzione del contratto, disposta per il tempo strettamente necessario, in tutti i casi in cui ricorrano circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori procedano utilmente a regola d’arte, e che non siano prevedibili al momento della stipulazione del contratto.
In tali casi, il Direttore dei lavori può disporre la sospensione dell’esecuzione del contratto, compilando, se possibile con l’intervento dell’esecutore o di un suo legale rappresentante, il verbale di sospensione.
In attuazione di quanto appena previsto, l’articolo 23 del decreto ministeriale n. 49 del 2018 individua un’ulteriore tipologia di verbali; in particolare, “Il Direttore dell’esecuzione, quando ordina la sospensione dell’esecuzione ….. indica nel verbale da compilare e inoltrare al RUP …… anche l’imputabilità delle ragioni della sospensione e le prestazioni già effettuate”.
Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione, il Direttore dell’esecuzione lo comunica al RUP, affinché quest’ultimo disponga la ripresa dell’esecuzione. Entro cinque giorni dalla disposizione di ripresa dell’esecuzione effettuata dal RUP, il Direttore dell’esecuzione procede alla redazione del verbale di ripresa dell’esecuzione del contratto, che deve essere sottoscritto anche dall’esecutore e deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP.
Il Direttore dell’esecuzione deve trasmettere tale verbale al RUP entro cinque giorni dalla data della relativa redazione.
Inoltre, ai sensi dell’articolo 25 del predetto decreto n. 49 del 2018, il Direttore dell’esecuzione “a fronte della comunicazione dell’esecutore di intervenuta ultimazione delle prestazioni, effettua entro cinque giorni i necessari accertamenti in contraddittorio con lo stesso e, nei successivi cinque giorni, elabora il certificato di ultimazione delle prestazioni e lo invia al RUP, il quale ne rilascia copia conforme all’esecutore“.
Infine, l’articolo 102 del Codice, riferendosi alle fasi di “Collaudo e verifica di conformità”, prevede al comma 1 che “Il Responsabile unico del procedimento controlla l’esecuzione del contratto congiuntamente al Direttore dei lavori per i lavori e al Direttore dell’esecuzione del contratto per i servizi e forniture” e al comma 2 che “I contratti pubblici sono soggetti a collaudo per i lavori e a verifica di conformità per i servizi e per le forniture“.
Il riscontro dell’Agenzia delle Entrate
Con riferimento alla disciplina riguardante l’applicazione dell’imposta di bollo, l’Agenzia delle Entrate ha evidenziato che, ai sensi dell’articolo 1 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 642 “Sono soggetti all’imposta ….. gli atti, documenti e registri indicati nell’annessa tariffa“.
L’articolo 2 della Tariffa, Parte prima, allegata al citato d.P.R. prevede l’applicazione dell’imposta di bollo fin dall’origine per le “Scritture private contenenti convenzioni o dichiarazioni anche unilaterali con le quali si creano, si modificano, si estinguono, si accertano o si documentano rapporti giuridici di ogni specie, descrizioni, constatazioni e inventari destinati a far prova tra le parti che li hanno sottoscritti“.
Ciò posto, con riferimento al verbale di avvio dell’esecuzione del contratto, individuato nel sopra citato articolo 19 del d.m. n. 49 del 2018, poiché detto verbale contiene le descrizioni delle aree e gli eventuali ambienti dove si svolge l’attività e dei mezzi e degli strumenti eventualmente messi a disposizione dalla stazione appaltante, l’Agenzia ritiene che lo stesso sia da assoggettare all’imposta di bollo nella misura di 16 euro per ogni foglio, ai sensi del sopra richiamato articolo 2 della Tariffa.
Allo stesso modo, l’imposta trova applicazione al verbale di sospensione e di ripresa dell’esecuzione del contratto di cui all’articolo 23 del citato d.m., poiché descrive, come già precisato dal Codice, “l’indicazione delle ragioni che hanno determinato l’interruzione dei lavori, nonché dello stato di avanzamento dei lavori, delle opere la cui esecuzione rimane interrotta e delle cautele adottate affinché alla ripresa le stesse possano essere continuate ed ultimate senza eccessivi oneri, della consistenza della forza lavoro e dei mezzi d’opera esistenti in cantiere al momento della sospensione“.Con riferimento ai certificati di ultimazione delle prestazioni e di verifica di conformità, l’Agenzia ritiene applicabile l’articolo 4 della Tariffa, che assoggetta all’imposta di bollo fin dall’origine nella misura di 16,00 euro per ogni foglio gli: “Atti e provvedimenti degli organi della amministrazione dello Stato, delle regioni, delle province, dei comuni, loro consorzi e associazioni, delle comunità montane e delle unità sanitarie locali, nonché quelli degli enti pubblici in relazione alla tenuta di pubblici registri, rilasciati anche in estratto o in copia dichiarata conforme all’originale a coloro che ne abbiano fatto richiesta“.
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