Accesso per sola visione? Illegittimo retaggio di un passato duro a morire
L’accesso limitato alla sola visione è illegittimo. L’ovvietà è stata di recente ribadita dal Tar Sicilia Palermo, ordinanza collegiale 13.2.2023, n. 474, che ha evidenziato l’illegittimità di un regolamento volto, al contrario, a disciplinare l’ostensione per sola visione.
E’ l’ennesimo caso di “regolamentite”, quella malattia che porta molte amministrazioni al “delirio da Legislatore”: credere di poter modificare le leggi o, comunque, disporre di diritti e doveri come meglio loro pare, grazie al taumaturgico “regolamento”, col quale tutto è possibile, un po’, del resto, come per “le delibere portate in giunta”.
Purtroppo, invece, il diritto e la realtà (mannaggia a loro) hanno alcune regole. Le quali vanno studiate e conosciute, ma non allo scopo di violarle o provare a modificarle col regolamento, bensì per applicarle, persino se non piacciono.
Dunque, l’articolo 22, comma 1, lettera a), della legge 241/1990, dispone: “Ai fini del presente capo si intende: a) per “diritto di accesso”, il diritto degli interessati di prendere visione e di estrarre copia di documenti amministrativi”. L’articolo 25, comma 1, ribadisce: “Il diritto di accesso si esercita mediante esame ed estrazione di copia dei documenti amministrativi, nei modi e con i limiti indicati dalla presente legge”.
La legge non stabilisce che l’accesso si esercita prendendo visione “o” estraendo copia, bensì prendendo visione “e” estraendo copia. L’accesso, dunque, è necessariamente composto tanto dalla presa visione, quanto dall’estrazione della copia.
La presa visione è ovviamente necessaria al richiedente se valutare se e quali eventuali parti del fascicolo ottenere in copia. Ma, è il richiedente a disporre del proprio diritto, rinunciando a propria discrezione, a ottenere copia di tutta o parte della documentazione.
Del resto, l’articolo 25, comma 3, della legge 241/1990 precisa: “Il rifiuto, il differimento e la limitazione dell’accesso sono ammessi nei casi e nei limiti stabiliti dall’articolo 24 e debbono essere motivati”.
Ebbene, l’articolo 24 non parla mai di limitare l’accesso alla sola visione, contemplando solo la possibilità di escludere del tutto l’accesso per alcune tipologie di documenti, oppure di differirlo.
Dunque, l’accesso per sola visione non trova appoggio in nessuna disposizione normativa. Nè i regolamenti possono introdurre quel che la legge non consente, visto che, come rilevato, è l’articolo 25, comma 3, a stabilire in via tassativa i casi di limitazione, non contemplando tra essi la limitazione della sola visione.
Regolamenti, come anche specifici provvedimenti, volti a restringere l’accesso alla sola visione sono, dunque, illegittimi e fastidioso retaggio di un regime passato, ormai lontanissimo del tempo, risalente ad una giurisprudenza antecedente alla riforma del 2005.
E’ incredibile la forza di inerzia che esercitano nelle amministrazioni letture vecchie e superate delle norme, superate dalla giurisprudenza e, come nel caso di specie, proprio dalle riforme successive delle norme stesse. Dimostra un’elasticità molto scarsa e un abbarbicamento al “si è sempre fatto così”, che costituisce uno dei principali problemi operativi della PA nel suo complesso.
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